domenica 16 ottobre 2011

Saper scrivere... l'Accordo di Riservatezza (NDA): quarta parte

Siamo alla quarta puntata del serial inerente alla scrittura dell'Accordo di Riservatezza (NDA) e, per chi non l'avesse fatto, non sarebbe male dare un'occhiata ai 3 post precedenti:

Saper scrivere... l'Accordo di Riservatezza (NDA): prima parte
Saper scrivere... l'Accordo di Riservatezza (NDA): seconda parte
Saper scrivere... l'Accordo di Riservatezza (NDA): terza parte

Oggi ci occupiamo di un punto chiave, cioè della DURATA di tali accordi.

Questa è una questione molto delicata. Specificare una durata palesemente eccessiva, potrebbe portare, in caso di contenzioso, ad una probabile impugnazione. Se qualcuno, pur di poter lavorare, è costretto a firmare una clausola che lo impegna a rispettare determinati obblighi per 5 o più anni, è evidente che tale clausola potrebbe essere giudicata vessatoria e quindi inficiare la validità dell'accordo sottoscritto.

D'altro canto, una clausola che indichi una durata troppo breve vanificherebbe l'obiettivo primario del NDA, cioè la tutela di informazioni critiche che l'Azienda deve condividere col Soggetto Ricevente.

In altri termini, tale durata dovrà essere determinata con criteri ragionevoli che prendano in considerazione tutti gli interessi coinvolti. La durata deve essere anche valutata in base all'ambito specifico d'applicazione.

Per un'Azienda che produce software, un periodo di 12 mesi può essere già sufficente, considerando l'elevato tasso di obsolescenza di qualsiasi soluzione nel campo ICT.

Per un'azienda che produce tecnologie nell'ambito della ricerca bio-medica potrebbe essere necessario stabilire un periodo di certo più esteso.

La formulazione di una clausola di questo tipo può risultare particolarmente sintetica:

Il presente Accordo di Riservatezza rimarrà valido per un periodo di 2 (due) anni dalla data odierna.

Una formulazione più articolata, che indica esplicitamente oltre alla durata alcune limitazioni specifiche, può essere la seguente:

Il SR si impegna, per un periodo di 24 mesi a far data dalla firma del presente accordo, a non intrattenere con parti terze, anche indirettamente, trattative e/o contatti di alcun tipo e/o in qualsiasi forma, aventi ad oggetto la realizzazione di progetti/prodotti/servizi presso i clienti acquisiti dall'Azienda e con i quali la stessa intrattiene relazioni commerciali e di partnership.

Come abbiamo detto, un NDA deve tutelare l'Azienda nella fase "pre-contrattuale", quando tra l'Azienda e il SR non si è ancora instaurato alcun rapporto professionale definito.

Ma in alcuni casi è possibile definire degli accordi che possano agire anche nei rapporti già "contrattualizzati", cioè agenti anche nei confronti dei dipendenti o di consulenti già acquisiti.

In tali casi, l'NDA deve andare a coprire un periodo di tempo successivo all'eventuale cessazione del contratto in vigore al momento della firma. Un esempio di seguito:

Il presente Accordo di Riservatezza rimarrà valido per un periodo di 12 mesi (1 anno) anno a partire dalla data di cessazione del rapporto professionale attualmente in essere tra l'Azienda e il SR.

Questo esempio testimonia la flessibilità che può essere conferita a questo tipo di accordi, in funzione della combinazione delle clausole proposte. A presto, per l'ultimo post sull'argomento.
 

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2 commenti:

Anonimo ha detto...

E se il periodo non viene specificato in modo preciso e invece è indicato che l'accordo di riservatezza continuerà ad esistere anche dopo la risoluzione del contratto di lavoro? (ovviamente partendo dal presupposto che ci siano 2 contratti separati quello di lavoro e l'accordo di riservatezza)

Alèxandròs ha detto...

Mettiamola così: io non firmerei mai un accordo di riservatezza che mi vincolasse all'infinito a mantenere un obbligo anche dopo la fine del rapporto di lavoro, anche se in molti casi è ragionevole che un'azienda si cauteli richiedendo di rispettare degli obblighi per un periodo X DOPO la fine del rapporto. ATTENZIONE! Nessuno vieta di proporre/firmare un accordo dove non è specifcato il termine di FINE OBBLIGO ma in tal caso l'accordo è a rischio di impugnazione. Spesso la giurisprudenza ha individuato questa assenza di specifica del termine di validità, come clausola "vessatoria" e, come tale, causa di annullabilità dell'accordo.

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