sabato 29 ottobre 2011

Usability per Mobile Device

Una mia "amica di blog", Barbara Zen, è partita dal post che ho scritto il 23 Ottobre ed ha proposto il suo punto di vista sul tema della usability delle applicazioni per i Mobile Device.

Barbara, oltre ad essere sempre "sul pezzo" per ciò che riguarda il mondo della comunicazione e le sue 1000 dimensioni, ha la rara qualità di scrivere sempre cose interessanti, coniugando chiarezza, sintesi e buone idee.

Adesso scappate via dal mio blog e andate a leggerla!... Poi magari tornate... perchè tornate... si? :-) Leggi questo articolo...

martedì 25 ottobre 2011

CrossIdeas assume personale tecnico!

CrossIdeas ha necessità di aggiungere al proprio organico 3 figure tecniche con competenze informatiche.

Il candidato dovrà aver maturato un'esperienza di almeno 1 anno, fino ad un massimo di 2/3 anni, nel ruolo di sviluppatore di applicazioni software in Java e in particolare di applicazioni Web.

Il candidato ideale dovrà avere comprovate conoscenze di:
  • Java (J2EE, EJB, JSF)
  • Hibernate
  • Spring
Sono notevolmente gradite eventuali conoscenze anche in ambito:
  • JBoss
  • Oracle
  • MySQL
  • PostgreSQL
Potete inviare i vostri CV a:
job@crossideas.com

Vi attendiamo! Leggi questo articolo...

domenica 23 ottobre 2011

I Mobile Device impongono testi brevi ed efficaci: è qui la festa?

Verso la fine di Settembre, Jakob Nielsen, il guru della Web usability, ha pubblicato uno studio inerente alla struttura dei testi adatti ad essere visualizzati sullo schermo di un terminale Mobile, che sia uno Smartphone o un Tablet PC.


La "ciccia" di questo studio, che riprende anche delle analisi precedenti, può essere riassunta in 3 punti:

- il lettore di un terminale Mobile dispone in genere di poco tempo e di un basso livello di attenzione, perchè spesso lo utilizza durante i ritagli di tempo (mentre è in attesa per prendere l'aereo o il treno, in una pausa di un evento sportivo, ...)

- la comprensione di un testo sugli schermi di tale dispositivi è almeno 2 volte più difficile rispetto allo schermo ordinario di un PC

- indipendentemente dal tipo di terminale, dal SO, dalla specifica applicazione o dalla lingua utilizzata, rimane immutata la necessità di organizzare le informazioni testuali nel modo più sintetico, semplice e diretto possibile.

E allora diciamo che sono contento. Perchè quando vi rompo le scatole con le mie "fissazioni" (sintesi, rilettura ossessiva, eliminazione del superfluo, proofreading, Qualità della scrittura) vuol dire che ho ragione.

E visto che ho ragione, insisto. Ecco una selezione dei post più mirati sull'argomento:

Micro esercizio di riscrittura

Ancora sul proofreading... gutta cavat lapidem!

Revisone di un testo: attenti al Diavolo!... o ai particolari...

Perchè usare 74 parole quando ne bastano 45?

Esercizio di riscrittura n° 2 

La Qualiità della documentazione tecnica: Chiarezza e Sintesi Leggi questo articolo...

domenica 16 ottobre 2011

Saper scrivere... l'Accordo di Riservatezza (NDA): quarta parte

Siamo alla quarta puntata del serial inerente alla scrittura dell'Accordo di Riservatezza (NDA) e, per chi non l'avesse fatto, non sarebbe male dare un'occhiata ai 3 post precedenti:

Saper scrivere... l'Accordo di Riservatezza (NDA): prima parte
Saper scrivere... l'Accordo di Riservatezza (NDA): seconda parte
Saper scrivere... l'Accordo di Riservatezza (NDA): terza parte

Oggi ci occupiamo di un punto chiave, cioè della DURATA di tali accordi.

Questa è una questione molto delicata. Specificare una durata palesemente eccessiva, potrebbe portare, in caso di contenzioso, ad una probabile impugnazione. Se qualcuno, pur di poter lavorare, è costretto a firmare una clausola che lo impegna a rispettare determinati obblighi per 5 o più anni, è evidente che tale clausola potrebbe essere giudicata vessatoria e quindi inficiare la validità dell'accordo sottoscritto.

D'altro canto, una clausola che indichi una durata troppo breve vanificherebbe l'obiettivo primario del NDA, cioè la tutela di informazioni critiche che l'Azienda deve condividere col Soggetto Ricevente.

In altri termini, tale durata dovrà essere determinata con criteri ragionevoli che prendano in considerazione tutti gli interessi coinvolti. La durata deve essere anche valutata in base all'ambito specifico d'applicazione.

Per un'Azienda che produce software, un periodo di 12 mesi può essere già sufficente, considerando l'elevato tasso di obsolescenza di qualsiasi soluzione nel campo ICT.

Per un'azienda che produce tecnologie nell'ambito della ricerca bio-medica potrebbe essere necessario stabilire un periodo di certo più esteso.

La formulazione di una clausola di questo tipo può risultare particolarmente sintetica:

Il presente Accordo di Riservatezza rimarrà valido per un periodo di 2 (due) anni dalla data odierna.

Una formulazione più articolata, che indica esplicitamente oltre alla durata alcune limitazioni specifiche, può essere la seguente:

Il SR si impegna, per un periodo di 24 mesi a far data dalla firma del presente accordo, a non intrattenere con parti terze, anche indirettamente, trattative e/o contatti di alcun tipo e/o in qualsiasi forma, aventi ad oggetto la realizzazione di progetti/prodotti/servizi presso i clienti acquisiti dall'Azienda e con i quali la stessa intrattiene relazioni commerciali e di partnership.

Come abbiamo detto, un NDA deve tutelare l'Azienda nella fase "pre-contrattuale", quando tra l'Azienda e il SR non si è ancora instaurato alcun rapporto professionale definito.

Ma in alcuni casi è possibile definire degli accordi che possano agire anche nei rapporti già "contrattualizzati", cioè agenti anche nei confronti dei dipendenti o di consulenti già acquisiti.

In tali casi, l'NDA deve andare a coprire un periodo di tempo successivo all'eventuale cessazione del contratto in vigore al momento della firma. Un esempio di seguito:

Il presente Accordo di Riservatezza rimarrà valido per un periodo di 12 mesi (1 anno) anno a partire dalla data di cessazione del rapporto professionale attualmente in essere tra l'Azienda e il SR.

Questo esempio testimonia la flessibilità che può essere conferita a questo tipo di accordi, in funzione della combinazione delle clausole proposte. A presto, per l'ultimo post sull'argomento.
  Leggi questo articolo...

domenica 9 ottobre 2011

Saper scrivere... l'Accordo di Riservatezza (NDA): terza parte

In due post precedenti ho parlato degli Accordi di Riservatezza (No Disclosure Agreement):

Saper scrivere... l'Accordo di Riservatezza (NDA): prima parte
Saper scrivere... l'Accordo di Riservatezza (NDA): seconda parte

Vi ho poi indicato una classificazione delle condizioni delineabili in questo tipo di accordi, strutturata in 4 tipologie principali:

1) clausole regolanti le informazioni condivise e il loro trattamento
2) clausole inerenti ai doveri dei dipendenti e dei collaboratori
3) clausole relative alla durata degli obblighi definiti nel NDA
4) clausole che quantificano il danno derivante dalla violazione degli accordi

In questo post analizzeremo brevemente la tipologia 2.

Il SR, nella fase pre-contrattuale, potrebbe avvalersi di dipendenti e collaboratori nell'analisi delle informazioni ricevute dall'Azienda. E' evidente che in tal caso sorge l'esigenza di disciplinare, anche per tali soggetti, l'utilizzo delle informazioni suddette.

Un primo criterio di cautela consiste nello specificare che il SR dovrà limitare l'accesso alle informazioni ai soli dipendenti che abbiano effettivamente necessità di conoscerle:

Il SR dovrà porre in essere le misure più idonee affinchè i dati di natura riservata non entrino in possesso di altri soggetti. Qualora per il SR sia necessario condividere la conoscenza di tali dati con collaboratori e dipendenti, dovrà limitare al minimo possibile il numero di persone coinvolte e dovrà vigilare affinchè anche questi soggetti si attengano alla sostanza dell'accordo in oggetto. Sarà poi compito del SR mettere in atto tutti i presidi adatti a rispettare tale impegno, specificando gli obblighi di riservatezza assunti e la loro estensione, nonchè i processi operativi (es. attraverso apposite procedure interne) finalizzati al rispetto di tali limitazioni.

Adottando una clausola di questo tipo e perseguendo le suddette politiche, qualora, in modo casuale o doloso, le informazioni riservate vengano diffuse violando gli obblighi dell'accordo, il SR potrà evidenziare la propria buona fede e potrà eventualmente rivalersi nei confronti del dipendente per i danni derivanti da tali violazioni.

Al prossimo post per continuare ad approfondire l'argomento. Leggi questo articolo...