venerdì 30 settembre 2011

Saper comunicare... ci vorrebbe uno "pratico"!

"...Io non mi sento italiano... ma per fortuna o putroppo lo sono..."
(Giorgio Gaber)

E' ancora recente il "casus horribilis" del comunicato stampa attribuito al Ministro Gelmini, relativamente all'esperimento sui neutrini "più veloci della luce", condotto congiuntamente dal CERN di Ginevra e dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare del Gran Sasso. Evito di diffondere ulteriore ironia sulla proterva sciatterìa di chi dovrebbe sapere e non sa, anche perchè infierire su coloro che sono già vessati da un destino avverso non è il mio sport preferito.

Ma vi segnalo un ottimo articolo scritto da Marco Stancati, una specie si saggio breve, anzi brevissimo, sulla "comunicazione consapevole ed efficace"  incentrato su questo episodio. Leggetelo. E' estremamente brillante. Spero che sia l'occasione per riflettere sul fatto che la "comunicazione" non è un concetto astratto o un orpello, ma è una roba fatta di cose concrete, di parole, di concetti precisi, di regole, di competenza, di studio... appunto!

Come si dice qui a Roma... "...ce vorebbe uno pratico!...". Leggi questo articolo...

mercoledì 28 settembre 2011

Vi segnalo un Webinar sull'Information Mapping

Per chi è interessato alla comunicazione tecnica, potrebbe essere interessante seguire il Webinar promosso dalla WRITEC dal titolo:

Information Mapping®: redazione e gestione di informazioni complesse

Verrà erogato domani, 29 Settembre 2011, dalle ore  17.00 alle 18.00 e sarà condotto da Vilma Zamboli.

Il corso fornirà un overview sull'utilizzo di Information Mapping®, un metodo creato per semplificare la comunicazione e gestire il flusso delle informazioni in situazioni complesse. Saranno illustrati i pilastri del metodo e verranno presentati i casi di studio che descrivono la sua applicazione in settori differenti tra loro e su documenti di varia natura.

Se volete registrarvi al Webinar, potete accedere a questo link.

Io ci sarò... a domani. Leggi questo articolo...

domenica 25 settembre 2011

Saper scrivere... l'Accordo di Riservatezza (NDA): seconda parte

Nel post precedente abbiamo parlato degli Accordi di Riservatezza (No Disclosure Agreement) che possono tutelare un'azienda nell'interscambio di informazioni con un  soggetto terzo, principalmente in una fase "pre-contrattuale" ma anche eventualmente in quella "post-contrattuale".

In un NDA possono essere specificate numerose clausole vincolanti,  che possiamo provare a classificare in 4 tipologie principali:

1) clausole regolanti le informazioni condivise e il loro trattamento
2) clausole inerenti ai doveri dei dipendenti e dei collaboratori
3) clausole relative alla durata degli obblighi definiti nel NDA
4) clausole che quantificano il danno derivante dalla violazione degli accordi

Da ora in avanti indicheremo le due parti protagoniste dell'accordo come Azienda e Soggetto Ricevente (SR).

Cominciamo ad esaminare le clausole di tipo 1.

In primo luogo è essenziale circoscrivere quali dati possano e debbano essere resi noti al SR. I contraenti devono cioè indicare esplicitamente quali informazioni/documenti devono essere considerati di carattere confidenziale per evitare fraintendimenti che renderebbero inefficace la tutela prevista. Di seguito una possibile formulazione:

Per “Informazioni Riservate” si dovranno intendere tutte le informazioni e i materiali mostrati o consegnati nel corso di incontri, colloqui o altri tipi di contatto  tra le Parti, siano esse state fornite oralmente, per iscritto, tramite mezzo elettronico o altro mezzo. In particolare si identificano come Informazioni Riservate:

-    Informazioni/Documenti di Tipo 1
-    Informazioni/Documenti di Tipo 2
-       ..............
-    Informazioni/Documenti di Tipo N

Successivamente vanno identificate le modalità di trattamento dei dati e il livello di riservatezza che dovrà essere mantenuto. In un NDA non ci si limita ad indicare le condotte "passive" (che possono ridursi nell'astenersi dal divulgare impropriamente le informazioni) ma si estende anche a quelle "attive", cioè la predisposizione di misure idonee ad evitare la diffusione anche involontaria di tali informazioni.

In tal senso, un'opzione molto diffusa fa riferimento alla necessità di osservare la stessa diligenza utilizzata per la gestione delle proprie informazioni  confidenziali:

Il SR si impegna a mantenere riservata e strettamente confidenziale qualsiasi informazione ricevuta dall'Azienda, proteggendo tali informazioni con  lo stesso grado di  cura e attenzione che il SR normalmente utilizza nella protezione delle proprie informazioni riservate e di proprietà, ma in nessun caso con grado  
inferiore a quello di una cura ragionevole e diligente.

Un opzione più stringente consiste nell'indicare dettagliatamente le procedure che garantiscano la riservatezza dei dati, ad esempio nel caso in cui le informazioni  siano in forma digitalizzata:

Il SR si impegna a mantenere le informazioni ricevute dall'Azienda protette in un repository non connesso ad alcuna rete telematica e protetto da opportuni presidi  crittografici (dati cifrati con: INDICARE LA TECNOLOGIA UTILIZZATA).

Si può anche prevedere un divieto non solo di diffusione delle informazioni a terzi, ma anche di utilizzo diverso da quello per cui le informazioni sono state  rilasciate:

Il SR si impegna a non divulgare a soggetti terzi le informazioni ricevute. La divulgazione delle Informazioni Riservate a soggetti esterni all'Azienda dovrà essere preventivamente autorizzata da quest'ultima e, comunque, tali soggetti (collaboratori, consulenti, partners commerciali, …) verranno informati circa il presente accordo e gli impegni che dallo stesso derivano.

Infine si devono disciplinare modalità e tempistiche per la restituzione dei documenti ricevuti, nel caso in cui si interrompano le relazioni professionali tra SR ed  Azienda:

Qualora l'Azienda lo richiedesse, il SR si impegna a restituire o distruggere tutta la documentazione ricevuta (esclusa quella alla cui tenuta il SR sia obbligato da  norme di legge).

Quest'ultimo orientamento può essere notevolmente rafforzato ed esteso anche a tutte le informazioni eventualmente derivate da quelle ricevute direttamente  dall'azienda:

Qualora l'Azienda lo richiedesse, il SR si impegna a fare in modo che tutti i documenti  (note/bozze/analisi/immagini/presentazioni/report o altro), elaborate sulla base delle Informazioni Riservate ricevute dall'Azienda, vengano distrutte.

Come vedete, le sei clausole proposte già fanno intravedere una trama abbastanza robusta finalizzata ad impedire che il SR possa fare un uso improprio delle informazioni acqusite. Ma ovviamente molte varianti sul tema sono possibili, almeno quante ne potrebbe suggerire il vostro avvocato!

Al prossimo post per approfondire qualche aspetto inerente alle clausole di tipo 2. Leggi questo articolo...

giovedì 15 settembre 2011

Saper scrivere... l'Accordo di Riservatezza (NDA): prima parte

Quando un'azienda entra in contatto con un consulente esterno o fornisce la possibilità ad un laureando di sviluppare una tesi sperimentale incentrata su tecnologie/applicazioni sviluppate in azienda, si pone nella necessità di condividere dei dati che sarebbe opportuno non divulgare all'esterno.


Nella prima fase "informale" di contatto tra l'azienda e tali soggetti, non si istanzia un rapporto professionale "contrattualizzato" che, generalmente, prende corpo solo in un secondo momento (come nel caso dello studente che viene assunto solo se la sperimentazione oggetto della tesi va a buon fine).

In una seconda fase, quando interviene un contratto tra le parti, l'azienda può inserire nel medesimo tutta una serie di calusole di salvaguardia (già peraltro previste dal Codice Civile) per tutelarsi da indebiti comportamenti sleali finalizzati ad attività che, per semplicità concettuale, potremmo definire di "spionaggio industriale".

Ma nella prima fase, quando appunto non c'è ancora un  contratto tra le parti, come può cautelarsi?

In tal caso, possono essere siglate delle "intese pre-contrattuali" che, per la loro natura e la loro formulazione, hanno efficacia immediatamente vincolante, indipendentemente dall'esito delle negoziazioni o dalla conclusione del contratto definitivo.

Tali intese sono generalmente denominate "accordi di riservatezza" (Confidentialty Agreement) o "accordi di non divulgazione" (No Disclosure Agreement (NDA)).

Lo scopo principale di un NDA consiste nell'obbligare le parti ad assumere particolari condotte (attive o passive) in genere riconducibili al generale dovere di correttezza e buona fede (art. 1337 c.c.), ma che possono anche andare aldilà di tale limite.

Ad esempio, un NDA potrebbe porsi come obiettivo quello di tutelare l'azienda da azioni di concorrenza sleale (art. 2598 c.c.), originate dalla diffusione di informazioni riservate apprese dal soggetto durante il periodo pre-contrattuale.

Ma un NDA può essere strutturato anche in modo da garantire l'azienda da comportamenti sleali anche DOPO il termine del rapporto contrattualizzato, quindi nella fase "post-contrattuale".

Un NDA può ospitare un'ampia gamma di clausole, gran parte delle quali possono essere fondamentalmente classificate in 4 gruppi principali:
  1. clausole regolanti le informazioni condivise e il loro trattamento 
  2. clausole inerenti ai doveri dei dipendenti e dei collaboratori
  3. clausole relative alla durata degli obblighi definiti nel NDA
  4. clausole che quantificano il danno derivante da violazione degli accordi
Al prossimo post per approfondire alcune linee guida che spero possano essere utili se dovrete formalizzare un NDA. Leggi questo articolo...

domenica 4 settembre 2011

Micro esercizio di riscrittura

Venerdì rileggevo una parte di un manuale che sto scrivendo in questi giorni e l'occhio è caduto su questo breve brano:

The information related to User Roles may be shown in different colours.
If there is a Review opened, User Roles may be characterized by the colours listed below:

• Red: ...blabla...
• Green: ...blabla...
• Blue: ...blabla...
...
Ho pensato che la prima riga fosse inutile e l'ho cancellata:

If there is a Review opened, User Roles may be characterized by the colours listed below:

• Red: ...blabla...
• Green: ...blabla...
• Blue: ...blabla...
...
Ecco l'esempio di un micro esercizio di riscrittura che mi capita di fare quotidianamente mentre scrivo e rileggo e scrivo e rileggo e scrivo e rileggo e scrivo...

Si, funziona proprio così. E' come fare le flessioni sulle braccia, è una ginnastica quotidiana. Non necessita un talento innato, è questione di "tigna", di attenzione ai particolari. Per chi volesse altri spunti sull'argomento, rimando agli altri post di questa sezione. Ciao.


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