mercoledì 28 dicembre 2011

Un esercizio di riscrittura magistrale

Vi ho parlato spesso di Luisa Carrada e di quante buone idee ho "rubato" leggendo il suo blog. Oggi vi segnalo un'altra gemma, particolarmente in linea con gli spunti che vi ho più volte proposto sull'attività di riscrittura e che potete visionare all'interno di questa sezione del blog.

La riscrittura non è un'attività sporadica o emergenziale, che magari viene praticata perchè un vostro cliente vi ha fatto notare un difetto. E' un'attività che allena la mente alla scrittura, una specie di "ginnastica" che va fatta possibilmente tutti i giorni, perchè quasi mai la "prima versione" di un testo è la migliore.

Luisa parte da un testo francamente poco riuscito e in 4 blocchi lo rende efficace, leggero, significante... usando circa 300 caratteri in meno.

Provate ad esercitarvi ogni giorno. Prendete un testo che avete appena scritto o magari uno che "riposa" da alcuni giorni. Provate a riconsiderarlo e riscriverlo, eliminando parole inutilmente complicate o ridondanti, asciugando immagini e metàfore, concentrandovi sul nocciolo della comunicazione che deve arrivare al lettore.

Per diventare bravi come Luisa ci vuole tempo e talento... ma per migliorare un pò ogni giorno, ci vuole solo esercizio. Leggi questo articolo...

martedì 27 dicembre 2011

Usiamo parole comprensibili e saremo tutti più felici

Non saprei dire da quanto tempo annoto in modo maniacale tutte le "brutte parole" che leggo nei documenti di ogni tipo, negli articoli dei giornali, nei foglietti illustrativi dei medicinali o negli avvisi esposti negli uffici pubblici.

Quest'ultimo è forse il caso più comune ed odioso.

In un ufficio pubblico, che sia la ASL piuttosto che una sede INPS o similari, troviamo persone non necessariamente bi-laureate, spesso anziane, che hanno bisogno di ricevere un servizio talvolta urgente ed è francamente intollerabile che venga proposto loro un linguaggio "iniziatico", che invece di faciltarli li ostacola.

Devo dire che negli ultimi tempi ho notato dei miglioramenti, segno che una certa sensibilità inizia a farsi strada.
Ma una "buona comunicazione" come si costruisce? 

E' difficile dire tutto quello che si deve fare, MA DI CERTO so che alcune cose NON SI DEVONO FARE e che ci sono molte parole che NON DOVREMMO PIU' USARE! Qualche esempio?

REDIGERE
Lasciate ai notai l'uso desueto di questo termine; SCRIVERE è molto più comprensibile, al limite COMPILARE se vi riferite ad un modulo pre-stampato.

EQUIPOLLENTE
Potete usare EQUIVALENTE o PARI e non sarete per questo meno intelligenti...

ALIQUOTA
E che sarà mai? Una semplice PERCENTUALE, cioè una certa quantità in rapporto ad una quantità intera che si può suddividere in 100 parti uguali.

CORRESPONSIONE
... ovvero un PAGAMENTO... di sicuro più comprensibile.

E tutto ciò è solo l'inizio. Proverò a raccontarvi le mie impressioni sull'argomento, aggiungendo di volta in volta nuovi elementi alla nostra Black List delle parole/espressioni inutilmente complicate, con la speranza che questo possa aiutarci a comunicare meglio.
Leggi questo articolo...

sabato 24 dicembre 2011

BUONE FESTE!

E' molto che non scrivo, in questo periodo sono stato impegnatissimo e ho dovuto trascurare il blog. In compenso sto sviluppando diversi articoli di diversa ispirazione e spero di poterveli proporre quanto prima.
Per ora, tanti auguri di Buone Feste e di un felice 2012, pieno di serenità, salute e lavoro.

Il mio regalo per voi è un'acrostico, un giochino in versi ispirato alla quotidianità del mio lavoro.

E magari qualcuno di voi ci si potrà anche riconoscere.



A presto! Leggi questo articolo...

domenica 27 novembre 2011

Saper scrivere... l'Accordo di Riservatezza (NDA): quinta ed ultima parte

Siamo al quinto post dedicato alla redazione di un NDA, dopo aver già esposto le tematiche principali in 4 post precedenti:

Saper scrivere... l'Accordo di Riservatezza (NDA): prima parte
Saper scrivere... l'Accordo di Riservatezza (NDA): seconda parte
Saper scrivere... l'Accordo di Riservatezza (NDA): terza parte
Saper scrivere... l'Accordo di Riservatezza (NDA): quarta parte

In quest'ultimo post vorrei accennare brevemente a due aspetti e precisamente:

- alle sanzioni che quantificano il danno derivante dalla violazione dell'NDA

- ai limiti di applicabilità dell'accordo

Per quanto riguarda le sanzioni, il caso più probabile è quello in cui il SR venga meno agli obblighi sottoscritti (per dolo o per incuria) e l'Azienda decida a quel punto di far valere i termini dell'accordo in un tribunale.

In tal caso, nel rispetto degli articoli del Codice che già regolano i temi della contrattualistica, spetta al gudice valutare l'effettivo danno derivato dalla violazione, onde evitare grottesche ed esagerate richieste dell'Azienda.
In questo solco, il giudice dispone di un'ampia discrezionalità, spesso finalizzata ad esprimere valutazioni equitative in grado di contemperare gli eccessi di rivendicazione del danno.

Fissare nell'NDA una somma orientativamente congrua che deve essere riconsociuta alla parte danneggiata, potrebbe definire una specie di "soglia minima" o più lascamente di "soglia di riferimento" che dovrebbe indurre il giudice ad una valutazione che sia per lo meno non inferiore o troppo distante da tale limite.

La formula che vi propongo potrebbe essere questa: 

Nel caso in cui il Soggetto Ricevente vìoli gli obblighi di riservatezza di cui al presente accordo e tale violazione sia ad esso  imputabile,  sarà tenuto a corrispondere all'Azienda la somma di ……… Euro, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore.

Tale formulazione tende a fissare un limite inferiore, lasciando ovviamente il giudice libero di valutare ulterioriormente in base ai fatti.

Ovviamente, è opportuno definire una somma ragionevole.
Se volete proteggere un software che potrebbe generare un giro d'affari annuo di 500.000 Euro, non potete inserire nell'accordo una tale cifra, perchè essa deriva da un'aspettativa ipotetica non dimostrabile.

Ma se la licenza di questo software costa 20.000 Euro, imporre nell'accordo una cifra tra i 10.000 ed i 20.000 Euro potrebbe essere considerato ragionevole.

In tal caso, fissare una cifra troppo bassa (1000 Euro) non rappresenterebbe un deterrente credibile; se fosse fissata una cifra di 100.000 Euro, il giudice potrebbe ritenere tale indicazione comunque eccessiva e non tenerne conto o addirittura fonte di nullità dell'accordo, classificandola come "clausola vessatoria".

Ovviamente, apporre una clausola di questo tipo vi espone al rischio che il SR si rifiuti di sottoscrivere l'accordo, con conseguenze che devono essere valuate di caso in caso e che non ci interessa indagare.

Ed ora concludiamo riflettendo sugli aspetti legati ai limiti di applicabilità di un NDA.
Come tutti gli accordi di natura privatistica, devono essere formulati senza violare le norme generali della materia/dell'ambito in cui quel tipo di accordo ha senso e che sono già stabilite nel Codice Civile.

Questo fatto può essere espresso in questo modo:

Il presente Accordo di Riservatezza è regolato in ogni suo aspetto dalla legge italiana, con particolare riferimento agli articoli 1337 e 2598 del Codice Civile.

Vediamo alcune altre clausole standard che potreste trovare in qualsiasi NDA:

Gli impegni assunti con il presente Accordo di Riservatezza non troveranno applicazione qualora la legge obbligasse il SR a rivelare alle pubbliche autorità le informazioni ricevute ai sensi del presente accordo.

Gli impegni assunti con il presente Accordo di Riservatezza non troveranno applicazione per tutte le Informazioni Riservate che l'Azienda deciderà di rendere pubbliche e liberamente disponibili nelle più diverse forme (contenuti Web, campagne pubblicitarie, documenti di qualsiasi tipo, conferenze, seminari, …).

Di seguito invece una clausola che potrebbe sollevare obiezioni:

Il presente NDA è valido e vincolante dal momento in cui le prime Informazioni Riservate siano state rese disponibili dall'Azienda ed avrà efficacia anche dopo la cessazione, per qualsiasi motivo, dei rapporti tra le Parti.

Qui sembra essersi ribaltato il punto di vista, cioè sembra che l'accordo debba continuare ad essere valido, per un tempo indefinito, anche dopo la cessazione di ogni rapporto tra i contraenti. Come abbiamo già visto in precedenza è invece opportuno fissare limiti temporali ragionevoli in tal senso.

Io personalmente non metterei una clausola di questo tipo in un NDA.

Altri elementi utili? Si.

Il trattamento dei dati personali e sensibili che possono essere eventualmente coinvolti nella dinamica di questo accordo, dovrà avvenire nel pieno rispetto della normativa vigente in materia (D.L. n° 196 del 30 Giugno 2003).

Eventuali comunicazioni tra Le Parti relative al presente accordo dovranno pervenire ai seguenti indirizzi:
…………..
…………….

E con questo abbiamo concluso questo giro d'orizzonte relativo ad un tema che, spero, sia stato interessante.

Sottolineo ancora una volta che non sono un Avvocato e che se volete realizzare un NDA inattaccabile, una consulenza legale è la strada maestra... ma non obbligatoria, perchè seguendo lo schema che  vi ho proposto e con un minimo di informazioni aggiuntive che si possono ormai trovare anche in rete, potete quanto meno impostare un NDA sufficentemente robusto per tutelare il vostro business o sarete in grado di valutare meglio la soluzione che vi proporrà il vostro Avvocato.
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giovedì 24 novembre 2011

Open House COM&TEC a Bologna: una bella esperienza

Sono ancora sul treno che mi sta riportando a Roma, di ritorno dall'evento Open House organizzato dalla COM&TEC a Bologna. Era la prima volta che vi partecipavo ed stata una bella full-immersion nelle tecnologie e metodologie per la Comunicazione Tecnica. Spero di avere tempo e modo di scrivere più di un post, nel prossimo futuro, su argomenti che sto approfondendo per motivi professionali. Il meeting di oggi mi ha dato più di qualche idea. Ora sto per arrivare a Termini. Ciao. Leggi questo articolo...

lunedì 14 novembre 2011

Black List... ovvero cosa non fare, cosa non scrivere, cosa evitare

Da stasera apro una nuova sezione nel blog, dove raccoglierò indicazioni relative a tutto ciò che non si deve fare quando si scrive un documento.


E' un approccio un pò diverso, un punto di vista alternativo e molto pragmatico. Spesso quando scriviamo un documento facciamo errori, alcuni marginali, altri inaccetabilmente grossolani.

E' estremamente comune rilevare delle lacune, spesso gratuite, in documenti dai contenuti magari apprezzabili, ma che sarebbero stati meglio valorizzati se tali errori non fossero stati presenti.

La Black List è uno dei "ferri del mestiere" che bisogna tenere a portata di mano, un repository di osservazioni che si arricchisce strada facendo e che via via ci guida a ridurre il tasso di errore o per lo meno a non ripetere, diabolicamente, sempre gli stessi passi falsi.

Spero di potervi indicare delle cose interessanti e spero vi (ci) possa tornare utile. Leggi questo articolo...

venerdì 11 novembre 2011

Una Guida utile per entrare in Linkedin

Navigando in uno dei gruppi che frequento su Linkedin, mi sono imbattuto in  una Quick Guide veramente ben fatta, utile per tutti coloro che vogliono iscriversi a questo importante social-network professionale e che, al momento della definizione del proprio profilo, possono trovarsi in difficoltà nell'interpretare le diverse opzioni disponibili.

Gli autori/divulgatori della guida sono Gian Paolo Ghilardi e Paolo Bruno.

Ve la segnalo per due motivi.

In primo luogo perchè è un ottimo esempio di come si scrive una Quick Guide: ben disegnata, essenziale, sintetica e completa, espressa in una lingua comprensibile, senza avvitamenti iper-tecnicistici o riferimenti esoterici a conoscenze iniziatiche.

Inoltre, in più di un'occasione e da diverse persone, ho registrato la necessità di qualche chiarimento sulla gestione del profilo Linkedin e stavo io stesso iniziando a scrivere una mini-guida sull'argomento... ma visto che ne ho trovata una già pronta, mi ritengo gioiosamente sollevato dall'incarico.

Gian Paolo ha fatto un ottimo lavoro, approfittatene. Leggi questo articolo...

sabato 29 ottobre 2011

Usability per Mobile Device

Una mia "amica di blog", Barbara Zen, è partita dal post che ho scritto il 23 Ottobre ed ha proposto il suo punto di vista sul tema della usability delle applicazioni per i Mobile Device.

Barbara, oltre ad essere sempre "sul pezzo" per ciò che riguarda il mondo della comunicazione e le sue 1000 dimensioni, ha la rara qualità di scrivere sempre cose interessanti, coniugando chiarezza, sintesi e buone idee.

Adesso scappate via dal mio blog e andate a leggerla!... Poi magari tornate... perchè tornate... si? :-) Leggi questo articolo...

martedì 25 ottobre 2011

CrossIdeas assume personale tecnico!

CrossIdeas ha necessità di aggiungere al proprio organico 3 figure tecniche con competenze informatiche.

Il candidato dovrà aver maturato un'esperienza di almeno 1 anno, fino ad un massimo di 2/3 anni, nel ruolo di sviluppatore di applicazioni software in Java e in particolare di applicazioni Web.

Il candidato ideale dovrà avere comprovate conoscenze di:
  • Java (J2EE, EJB, JSF)
  • Hibernate
  • Spring
Sono notevolmente gradite eventuali conoscenze anche in ambito:
  • JBoss
  • Oracle
  • MySQL
  • PostgreSQL
Potete inviare i vostri CV a:
job@crossideas.com

Vi attendiamo! Leggi questo articolo...

domenica 23 ottobre 2011

I Mobile Device impongono testi brevi ed efficaci: è qui la festa?

Verso la fine di Settembre, Jakob Nielsen, il guru della Web usability, ha pubblicato uno studio inerente alla struttura dei testi adatti ad essere visualizzati sullo schermo di un terminale Mobile, che sia uno Smartphone o un Tablet PC.


La "ciccia" di questo studio, che riprende anche delle analisi precedenti, può essere riassunta in 3 punti:

- il lettore di un terminale Mobile dispone in genere di poco tempo e di un basso livello di attenzione, perchè spesso lo utilizza durante i ritagli di tempo (mentre è in attesa per prendere l'aereo o il treno, in una pausa di un evento sportivo, ...)

- la comprensione di un testo sugli schermi di tale dispositivi è almeno 2 volte più difficile rispetto allo schermo ordinario di un PC

- indipendentemente dal tipo di terminale, dal SO, dalla specifica applicazione o dalla lingua utilizzata, rimane immutata la necessità di organizzare le informazioni testuali nel modo più sintetico, semplice e diretto possibile.

E allora diciamo che sono contento. Perchè quando vi rompo le scatole con le mie "fissazioni" (sintesi, rilettura ossessiva, eliminazione del superfluo, proofreading, Qualità della scrittura) vuol dire che ho ragione.

E visto che ho ragione, insisto. Ecco una selezione dei post più mirati sull'argomento:

Micro esercizio di riscrittura

Ancora sul proofreading... gutta cavat lapidem!

Revisone di un testo: attenti al Diavolo!... o ai particolari...

Perchè usare 74 parole quando ne bastano 45?

Esercizio di riscrittura n° 2 

La Qualiità della documentazione tecnica: Chiarezza e Sintesi Leggi questo articolo...

domenica 16 ottobre 2011

Saper scrivere... l'Accordo di Riservatezza (NDA): quarta parte

Siamo alla quarta puntata del serial inerente alla scrittura dell'Accordo di Riservatezza (NDA) e, per chi non l'avesse fatto, non sarebbe male dare un'occhiata ai 3 post precedenti:

Saper scrivere... l'Accordo di Riservatezza (NDA): prima parte
Saper scrivere... l'Accordo di Riservatezza (NDA): seconda parte
Saper scrivere... l'Accordo di Riservatezza (NDA): terza parte

Oggi ci occupiamo di un punto chiave, cioè della DURATA di tali accordi.

Questa è una questione molto delicata. Specificare una durata palesemente eccessiva, potrebbe portare, in caso di contenzioso, ad una probabile impugnazione. Se qualcuno, pur di poter lavorare, è costretto a firmare una clausola che lo impegna a rispettare determinati obblighi per 5 o più anni, è evidente che tale clausola potrebbe essere giudicata vessatoria e quindi inficiare la validità dell'accordo sottoscritto.

D'altro canto, una clausola che indichi una durata troppo breve vanificherebbe l'obiettivo primario del NDA, cioè la tutela di informazioni critiche che l'Azienda deve condividere col Soggetto Ricevente.

In altri termini, tale durata dovrà essere determinata con criteri ragionevoli che prendano in considerazione tutti gli interessi coinvolti. La durata deve essere anche valutata in base all'ambito specifico d'applicazione.

Per un'Azienda che produce software, un periodo di 12 mesi può essere già sufficente, considerando l'elevato tasso di obsolescenza di qualsiasi soluzione nel campo ICT.

Per un'azienda che produce tecnologie nell'ambito della ricerca bio-medica potrebbe essere necessario stabilire un periodo di certo più esteso.

La formulazione di una clausola di questo tipo può risultare particolarmente sintetica:

Il presente Accordo di Riservatezza rimarrà valido per un periodo di 2 (due) anni dalla data odierna.

Una formulazione più articolata, che indica esplicitamente oltre alla durata alcune limitazioni specifiche, può essere la seguente:

Il SR si impegna, per un periodo di 24 mesi a far data dalla firma del presente accordo, a non intrattenere con parti terze, anche indirettamente, trattative e/o contatti di alcun tipo e/o in qualsiasi forma, aventi ad oggetto la realizzazione di progetti/prodotti/servizi presso i clienti acquisiti dall'Azienda e con i quali la stessa intrattiene relazioni commerciali e di partnership.

Come abbiamo detto, un NDA deve tutelare l'Azienda nella fase "pre-contrattuale", quando tra l'Azienda e il SR non si è ancora instaurato alcun rapporto professionale definito.

Ma in alcuni casi è possibile definire degli accordi che possano agire anche nei rapporti già "contrattualizzati", cioè agenti anche nei confronti dei dipendenti o di consulenti già acquisiti.

In tali casi, l'NDA deve andare a coprire un periodo di tempo successivo all'eventuale cessazione del contratto in vigore al momento della firma. Un esempio di seguito:

Il presente Accordo di Riservatezza rimarrà valido per un periodo di 12 mesi (1 anno) anno a partire dalla data di cessazione del rapporto professionale attualmente in essere tra l'Azienda e il SR.

Questo esempio testimonia la flessibilità che può essere conferita a questo tipo di accordi, in funzione della combinazione delle clausole proposte. A presto, per l'ultimo post sull'argomento.
  Leggi questo articolo...

domenica 9 ottobre 2011

Saper scrivere... l'Accordo di Riservatezza (NDA): terza parte

In due post precedenti ho parlato degli Accordi di Riservatezza (No Disclosure Agreement):

Saper scrivere... l'Accordo di Riservatezza (NDA): prima parte
Saper scrivere... l'Accordo di Riservatezza (NDA): seconda parte

Vi ho poi indicato una classificazione delle condizioni delineabili in questo tipo di accordi, strutturata in 4 tipologie principali:

1) clausole regolanti le informazioni condivise e il loro trattamento
2) clausole inerenti ai doveri dei dipendenti e dei collaboratori
3) clausole relative alla durata degli obblighi definiti nel NDA
4) clausole che quantificano il danno derivante dalla violazione degli accordi

In questo post analizzeremo brevemente la tipologia 2.

Il SR, nella fase pre-contrattuale, potrebbe avvalersi di dipendenti e collaboratori nell'analisi delle informazioni ricevute dall'Azienda. E' evidente che in tal caso sorge l'esigenza di disciplinare, anche per tali soggetti, l'utilizzo delle informazioni suddette.

Un primo criterio di cautela consiste nello specificare che il SR dovrà limitare l'accesso alle informazioni ai soli dipendenti che abbiano effettivamente necessità di conoscerle:

Il SR dovrà porre in essere le misure più idonee affinchè i dati di natura riservata non entrino in possesso di altri soggetti. Qualora per il SR sia necessario condividere la conoscenza di tali dati con collaboratori e dipendenti, dovrà limitare al minimo possibile il numero di persone coinvolte e dovrà vigilare affinchè anche questi soggetti si attengano alla sostanza dell'accordo in oggetto. Sarà poi compito del SR mettere in atto tutti i presidi adatti a rispettare tale impegno, specificando gli obblighi di riservatezza assunti e la loro estensione, nonchè i processi operativi (es. attraverso apposite procedure interne) finalizzati al rispetto di tali limitazioni.

Adottando una clausola di questo tipo e perseguendo le suddette politiche, qualora, in modo casuale o doloso, le informazioni riservate vengano diffuse violando gli obblighi dell'accordo, il SR potrà evidenziare la propria buona fede e potrà eventualmente rivalersi nei confronti del dipendente per i danni derivanti da tali violazioni.

Al prossimo post per continuare ad approfondire l'argomento. Leggi questo articolo...

venerdì 30 settembre 2011

Saper comunicare... ci vorrebbe uno "pratico"!

"...Io non mi sento italiano... ma per fortuna o putroppo lo sono..."
(Giorgio Gaber)

E' ancora recente il "casus horribilis" del comunicato stampa attribuito al Ministro Gelmini, relativamente all'esperimento sui neutrini "più veloci della luce", condotto congiuntamente dal CERN di Ginevra e dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare del Gran Sasso. Evito di diffondere ulteriore ironia sulla proterva sciatterìa di chi dovrebbe sapere e non sa, anche perchè infierire su coloro che sono già vessati da un destino avverso non è il mio sport preferito.

Ma vi segnalo un ottimo articolo scritto da Marco Stancati, una specie si saggio breve, anzi brevissimo, sulla "comunicazione consapevole ed efficace"  incentrato su questo episodio. Leggetelo. E' estremamente brillante. Spero che sia l'occasione per riflettere sul fatto che la "comunicazione" non è un concetto astratto o un orpello, ma è una roba fatta di cose concrete, di parole, di concetti precisi, di regole, di competenza, di studio... appunto!

Come si dice qui a Roma... "...ce vorebbe uno pratico!...". Leggi questo articolo...

mercoledì 28 settembre 2011

Vi segnalo un Webinar sull'Information Mapping

Per chi è interessato alla comunicazione tecnica, potrebbe essere interessante seguire il Webinar promosso dalla WRITEC dal titolo:

Information Mapping®: redazione e gestione di informazioni complesse

Verrà erogato domani, 29 Settembre 2011, dalle ore  17.00 alle 18.00 e sarà condotto da Vilma Zamboli.

Il corso fornirà un overview sull'utilizzo di Information Mapping®, un metodo creato per semplificare la comunicazione e gestire il flusso delle informazioni in situazioni complesse. Saranno illustrati i pilastri del metodo e verranno presentati i casi di studio che descrivono la sua applicazione in settori differenti tra loro e su documenti di varia natura.

Se volete registrarvi al Webinar, potete accedere a questo link.

Io ci sarò... a domani. Leggi questo articolo...

domenica 25 settembre 2011

Saper scrivere... l'Accordo di Riservatezza (NDA): seconda parte

Nel post precedente abbiamo parlato degli Accordi di Riservatezza (No Disclosure Agreement) che possono tutelare un'azienda nell'interscambio di informazioni con un  soggetto terzo, principalmente in una fase "pre-contrattuale" ma anche eventualmente in quella "post-contrattuale".

In un NDA possono essere specificate numerose clausole vincolanti,  che possiamo provare a classificare in 4 tipologie principali:

1) clausole regolanti le informazioni condivise e il loro trattamento
2) clausole inerenti ai doveri dei dipendenti e dei collaboratori
3) clausole relative alla durata degli obblighi definiti nel NDA
4) clausole che quantificano il danno derivante dalla violazione degli accordi

Da ora in avanti indicheremo le due parti protagoniste dell'accordo come Azienda e Soggetto Ricevente (SR).

Cominciamo ad esaminare le clausole di tipo 1.

In primo luogo è essenziale circoscrivere quali dati possano e debbano essere resi noti al SR. I contraenti devono cioè indicare esplicitamente quali informazioni/documenti devono essere considerati di carattere confidenziale per evitare fraintendimenti che renderebbero inefficace la tutela prevista. Di seguito una possibile formulazione:

Per “Informazioni Riservate” si dovranno intendere tutte le informazioni e i materiali mostrati o consegnati nel corso di incontri, colloqui o altri tipi di contatto  tra le Parti, siano esse state fornite oralmente, per iscritto, tramite mezzo elettronico o altro mezzo. In particolare si identificano come Informazioni Riservate:

-    Informazioni/Documenti di Tipo 1
-    Informazioni/Documenti di Tipo 2
-       ..............
-    Informazioni/Documenti di Tipo N

Successivamente vanno identificate le modalità di trattamento dei dati e il livello di riservatezza che dovrà essere mantenuto. In un NDA non ci si limita ad indicare le condotte "passive" (che possono ridursi nell'astenersi dal divulgare impropriamente le informazioni) ma si estende anche a quelle "attive", cioè la predisposizione di misure idonee ad evitare la diffusione anche involontaria di tali informazioni.

In tal senso, un'opzione molto diffusa fa riferimento alla necessità di osservare la stessa diligenza utilizzata per la gestione delle proprie informazioni  confidenziali:

Il SR si impegna a mantenere riservata e strettamente confidenziale qualsiasi informazione ricevuta dall'Azienda, proteggendo tali informazioni con  lo stesso grado di  cura e attenzione che il SR normalmente utilizza nella protezione delle proprie informazioni riservate e di proprietà, ma in nessun caso con grado  
inferiore a quello di una cura ragionevole e diligente.

Un opzione più stringente consiste nell'indicare dettagliatamente le procedure che garantiscano la riservatezza dei dati, ad esempio nel caso in cui le informazioni  siano in forma digitalizzata:

Il SR si impegna a mantenere le informazioni ricevute dall'Azienda protette in un repository non connesso ad alcuna rete telematica e protetto da opportuni presidi  crittografici (dati cifrati con: INDICARE LA TECNOLOGIA UTILIZZATA).

Si può anche prevedere un divieto non solo di diffusione delle informazioni a terzi, ma anche di utilizzo diverso da quello per cui le informazioni sono state  rilasciate:

Il SR si impegna a non divulgare a soggetti terzi le informazioni ricevute. La divulgazione delle Informazioni Riservate a soggetti esterni all'Azienda dovrà essere preventivamente autorizzata da quest'ultima e, comunque, tali soggetti (collaboratori, consulenti, partners commerciali, …) verranno informati circa il presente accordo e gli impegni che dallo stesso derivano.

Infine si devono disciplinare modalità e tempistiche per la restituzione dei documenti ricevuti, nel caso in cui si interrompano le relazioni professionali tra SR ed  Azienda:

Qualora l'Azienda lo richiedesse, il SR si impegna a restituire o distruggere tutta la documentazione ricevuta (esclusa quella alla cui tenuta il SR sia obbligato da  norme di legge).

Quest'ultimo orientamento può essere notevolmente rafforzato ed esteso anche a tutte le informazioni eventualmente derivate da quelle ricevute direttamente  dall'azienda:

Qualora l'Azienda lo richiedesse, il SR si impegna a fare in modo che tutti i documenti  (note/bozze/analisi/immagini/presentazioni/report o altro), elaborate sulla base delle Informazioni Riservate ricevute dall'Azienda, vengano distrutte.

Come vedete, le sei clausole proposte già fanno intravedere una trama abbastanza robusta finalizzata ad impedire che il SR possa fare un uso improprio delle informazioni acqusite. Ma ovviamente molte varianti sul tema sono possibili, almeno quante ne potrebbe suggerire il vostro avvocato!

Al prossimo post per approfondire qualche aspetto inerente alle clausole di tipo 2. Leggi questo articolo...

giovedì 15 settembre 2011

Saper scrivere... l'Accordo di Riservatezza (NDA): prima parte

Quando un'azienda entra in contatto con un consulente esterno o fornisce la possibilità ad un laureando di sviluppare una tesi sperimentale incentrata su tecnologie/applicazioni sviluppate in azienda, si pone nella necessità di condividere dei dati che sarebbe opportuno non divulgare all'esterno.


Nella prima fase "informale" di contatto tra l'azienda e tali soggetti, non si istanzia un rapporto professionale "contrattualizzato" che, generalmente, prende corpo solo in un secondo momento (come nel caso dello studente che viene assunto solo se la sperimentazione oggetto della tesi va a buon fine).

In una seconda fase, quando interviene un contratto tra le parti, l'azienda può inserire nel medesimo tutta una serie di calusole di salvaguardia (già peraltro previste dal Codice Civile) per tutelarsi da indebiti comportamenti sleali finalizzati ad attività che, per semplicità concettuale, potremmo definire di "spionaggio industriale".

Ma nella prima fase, quando appunto non c'è ancora un  contratto tra le parti, come può cautelarsi?

In tal caso, possono essere siglate delle "intese pre-contrattuali" che, per la loro natura e la loro formulazione, hanno efficacia immediatamente vincolante, indipendentemente dall'esito delle negoziazioni o dalla conclusione del contratto definitivo.

Tali intese sono generalmente denominate "accordi di riservatezza" (Confidentialty Agreement) o "accordi di non divulgazione" (No Disclosure Agreement (NDA)).

Lo scopo principale di un NDA consiste nell'obbligare le parti ad assumere particolari condotte (attive o passive) in genere riconducibili al generale dovere di correttezza e buona fede (art. 1337 c.c.), ma che possono anche andare aldilà di tale limite.

Ad esempio, un NDA potrebbe porsi come obiettivo quello di tutelare l'azienda da azioni di concorrenza sleale (art. 2598 c.c.), originate dalla diffusione di informazioni riservate apprese dal soggetto durante il periodo pre-contrattuale.

Ma un NDA può essere strutturato anche in modo da garantire l'azienda da comportamenti sleali anche DOPO il termine del rapporto contrattualizzato, quindi nella fase "post-contrattuale".

Un NDA può ospitare un'ampia gamma di clausole, gran parte delle quali possono essere fondamentalmente classificate in 4 gruppi principali:
  1. clausole regolanti le informazioni condivise e il loro trattamento 
  2. clausole inerenti ai doveri dei dipendenti e dei collaboratori
  3. clausole relative alla durata degli obblighi definiti nel NDA
  4. clausole che quantificano il danno derivante da violazione degli accordi
Al prossimo post per approfondire alcune linee guida che spero possano essere utili se dovrete formalizzare un NDA. Leggi questo articolo...

domenica 4 settembre 2011

Micro esercizio di riscrittura

Venerdì rileggevo una parte di un manuale che sto scrivendo in questi giorni e l'occhio è caduto su questo breve brano:

The information related to User Roles may be shown in different colours.
If there is a Review opened, User Roles may be characterized by the colours listed below:

• Red: ...blabla...
• Green: ...blabla...
• Blue: ...blabla...
...
Ho pensato che la prima riga fosse inutile e l'ho cancellata:

If there is a Review opened, User Roles may be characterized by the colours listed below:

• Red: ...blabla...
• Green: ...blabla...
• Blue: ...blabla...
...
Ecco l'esempio di un micro esercizio di riscrittura che mi capita di fare quotidianamente mentre scrivo e rileggo e scrivo e rileggo e scrivo e rileggo e scrivo...

Si, funziona proprio così. E' come fare le flessioni sulle braccia, è una ginnastica quotidiana. Non necessita un talento innato, è questione di "tigna", di attenzione ai particolari. Per chi volesse altri spunti sull'argomento, rimando agli altri post di questa sezione. Ciao.


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sabato 13 agosto 2011

Vado in ferie... finalmente!

Sono in ferie dal 1° Agosto, ma sono rimasto a casa perchè mia moglie era bloccata al lavoro fino al 9. Così ho fatto quelle 2345 cose che di solito non ho il tempo di fare quando passo la maggiorparte della giornata al lavoro.... e quindi sono mooolto più stanco di quando vado in uffico!

In più, nell'ultima settimana ho avuto anche gli idraulici in casa, i quali non riuscendo ad avere la meglio sullo scarico ostruito del mio lavandino, hanno ipotizzato la presenza in loco di Alien e mi hanno consigliato un'esorcista!

All'ultimo colpo di compressore (12 atmosfere...), dopo 3 giorni di allagamenti, abbiamo vinto!

Oggi si parte per il mare di Puglia.

Buon Ferragosto a tutti... ci rivediamo intorno al 20!

Leggi questo articolo...

mercoledì 10 agosto 2011

Studiare sempre, continuamente e comunque.

"Se ho visto più lontano è perché sono salito sulle spalle dei giganti che mi hanno preceduto", Isaac Newton.



Questa famosa frase di Newton si può applicare ad ogni campo della conoscenza e mi è particolarmente cara perchè rispecchia l'approccio che ho sempre praticato in questa professione.

Non è saggio pretendere di essere "originali" se prima non vi siete dati il tempo di studiare "lo stato dell'arte" di una certa area del sapere. E non c'è nulla di male nel "copiare" dai migliori; quando sarete diventati bravi nel copiare, nel senso più nobile del termine, allora avrete anche "i muscoli allenati" per essere originali.

Essendo un ingegnere, ed avendo quindi una formazione culturale "ufficiale" di tipo tecnico e non umanistico, ho fatto molta fatica per recuperare in pochi anni quanto più possibile nell'ambito dei fondamentali della comunicazione e molta altra strada mi aspetta.

La regola di base è una sola: studiare sempre, continuamente, anche disordinatamente, anche se mentre sto leggendo non afferro al 100% tutto quello che c'è da afferrare, anche solo nei ritagli di tempo, comunque.

E leggere di tutto, perchè il cervello trova risposte anche senza la nostra guida cosciente... e quando meno ve lo aspettate, ecco che la soluzione si presenta e vi sorprende.

Molte delle migliori risorse che ho "saccheggiato" le trovate disseminate nei diversi post che ho scritto e in particolare nella sezione DA VISITARE di questo blog. Ed ora, un'altra "dritta", spero utile.

Per un TW italiano, andare a "rubare il mestiere" ai TW anglosassoni deve essere una specie di ginnastica quotidiana. Un buon riferimento, specialmente se scrivete documenti in lingua inglese, è www.dailywritingtips.com.

I siti anglosassoni a volte eccedono in una titolazione "ad effetto" del tipo... "Trovare la felicità totale universale assoluta in 5 mosse"
... oppure...
"Le 8 regole per conquistare una donna anche se non siete Brad Pitt".

Ma al netto di qualche titolo ingenuo e di qualche contenuto "furbo" (ri-proposto e ri-fritto e ri-elaborato da cose già viste/lette) si possono trovare delle buone idee.

Ad esempio, c'è un intera sezione dedicata ai freelance writing, di cui vi ho parlato nel post precedente.

Divertitevi! Leggi questo articolo...