Quando un'azienda entra in contatto con un consulente esterno o fornisce la possibilità ad un laureando di sviluppare una tesi sperimentale incentrata su tecnologie/applicazioni sviluppate in azienda, si pone nella necessità di condividere dei dati che sarebbe opportuno non divulgare all'esterno.
Nella prima fase "informale" di contatto tra l'azienda e tali soggetti, non si istanzia un rapporto professionale "contrattualizzato" che, generalmente, prende corpo solo in un secondo momento (come nel caso dello studente che viene assunto solo se la sperimentazione oggetto della tesi va a buon fine).
In una seconda fase, quando interviene un contratto tra le parti, l'azienda può inserire nel medesimo tutta una serie di calusole di salvaguardia (già peraltro previste dal Codice Civile) per tutelarsi da indebiti comportamenti sleali finalizzati ad attività che, per semplicità concettuale, potremmo definire di "spionaggio industriale".
Ma nella prima fase, quando appunto non c'è ancora un contratto tra le parti, come può cautelarsi?
In tal caso, possono essere siglate delle "intese pre-contrattuali" che, per la loro natura e la loro formulazione, hanno efficacia immediatamente vincolante, indipendentemente dall'esito delle negoziazioni o dalla conclusione del contratto definitivo.
Tali intese sono generalmente denominate "accordi di riservatezza" (Confidentialty Agreement) o "accordi di non divulgazione" (No Disclosure Agreement (NDA)).
Lo scopo principale di un NDA consiste nell'obbligare le parti ad assumere particolari condotte (attive o passive) in genere riconducibili al generale dovere di correttezza e buona fede (art. 1337 c.c.), ma che possono anche andare aldilà di tale limite.
Ad esempio, un NDA potrebbe porsi come obiettivo quello di tutelare l'azienda da azioni di concorrenza sleale (art. 2598 c.c.), originate dalla diffusione di informazioni riservate apprese dal soggetto durante il periodo pre-contrattuale.
Ma un NDA può essere strutturato anche in modo da garantire l'azienda da comportamenti sleali anche DOPO il termine del rapporto contrattualizzato, quindi nella fase "post-contrattuale".
Un NDA può ospitare un'ampia gamma di clausole, gran parte delle quali possono essere fondamentalmente classificate in 4 gruppi principali:
- clausole regolanti le informazioni condivise e il loro trattamento
- clausole inerenti ai doveri dei dipendenti e dei collaboratori
- clausole relative alla durata degli obblighi definiti nel NDA
- clausole che quantificano il danno derivante da violazione degli accordi
2 commenti:
Buongiorno a tutti.
Ho necessità di avere un accordo di riservatezza da far firmare ad alcuni potenziali soci al momento della presentazione del mio progetto. Tale scritto è valido solo se convalidato da un avvocato oppure posso scriverlo io (a regola d'arte)? Grazie a tutti anticipatamente
Un NDA non deve essere necessariamente scritto da un avvocato. E' chiaro che un avvocato è in grado di redigerlo a regola d'arte, ma non c'è alcuna relazione tra CHI REDIGE l'NDA e la sua VALIDITA', tenendo presente che si tratta di un accordo privato tra le parti e che, in quanto tale, deve osservare le prescrizioni generali di questo tipo di accordi. Le indicazioni che ho fornito in questo blog (tra poco uscirà l'ultimo post sull'argomento...) sono indicazioni generali dalle quali, con buona approssimazione, si può partire per redigere un NDA ben articolato. Ho tratto tali indicazioni dalla mia personale esperienza professionale e dal materiale presente in rete che ho dovuto studiare per poter io stesso realizzare un NDA.
E' ovvio che un avvocato può padroneggiare la materia in modo molto più puntuale di quanto non possa fare io. Spero di aver risolto i tuoi dubbi. Ciao.
Posta un commento