Siamo al quinto post dedicato alla redazione di un NDA, dopo aver già esposto le tematiche principali in 4 post precedenti:
Saper scrivere... l'Accordo di Riservatezza (NDA): prima parte
Saper scrivere... l'Accordo di Riservatezza (NDA): seconda parte
Saper scrivere... l'Accordo di Riservatezza (NDA): terza parte
Saper scrivere... l'Accordo di Riservatezza (NDA): quarta parte
In quest'ultimo post vorrei accennare brevemente a due aspetti e precisamente:
- alle sanzioni che quantificano il danno derivante dalla violazione dell'NDA
- ai limiti di applicabilità dell'accordo
Per quanto riguarda le sanzioni, il caso più probabile è quello in cui il SR venga meno agli obblighi sottoscritti (per dolo o per incuria) e l'Azienda decida a quel punto di far valere i termini dell'accordo in un tribunale.
In tal caso, nel rispetto degli articoli del Codice che già regolano i temi della contrattualistica, spetta al gudice valutare l'effettivo danno derivato dalla violazione, onde evitare grottesche ed esagerate richieste dell'Azienda.
In questo solco, il giudice dispone di un'ampia discrezionalità, spesso finalizzata ad esprimere valutazioni equitative in grado di contemperare gli eccessi di rivendicazione del danno.
Fissare nell'NDA una somma orientativamente congrua che deve essere riconsociuta alla parte danneggiata, potrebbe definire una specie di "soglia minima" o più lascamente di "soglia di riferimento" che dovrebbe indurre il giudice ad una valutazione che sia per lo meno non inferiore o troppo distante da tale limite.
La formula che vi propongo potrebbe essere questa:
Nel caso in cui il Soggetto Ricevente vìoli gli obblighi di riservatezza di cui al presente accordo e tale violazione sia ad esso imputabile, sarà tenuto a corrispondere all'Azienda la somma di ……… Euro, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore.
Tale formulazione tende a fissare un limite inferiore, lasciando ovviamente il giudice libero di valutare ulterioriormente in base ai fatti.
Ovviamente, è opportuno definire una somma ragionevole.
Se volete proteggere un software che potrebbe generare un giro d'affari annuo di 500.000 Euro, non potete inserire nell'accordo una tale cifra, perchè essa deriva da un'aspettativa ipotetica non dimostrabile.
Ma se la licenza di questo software costa 20.000 Euro, imporre nell'accordo una cifra tra i 10.000 ed i 20.000 Euro potrebbe essere considerato ragionevole.
In tal caso, fissare una cifra troppo bassa (1000 Euro) non rappresenterebbe un deterrente credibile; se fosse fissata una cifra di 100.000 Euro, il giudice potrebbe ritenere tale indicazione comunque eccessiva e non tenerne conto o addirittura fonte di nullità dell'accordo, classificandola come "clausola vessatoria".
Ovviamente, apporre una clausola di questo tipo vi espone al rischio che il SR si rifiuti di sottoscrivere l'accordo, con conseguenze che devono essere valuate di caso in caso e che non ci interessa indagare.
Ed ora concludiamo riflettendo sugli aspetti legati ai limiti di applicabilità di un NDA.
Come tutti gli accordi di natura privatistica, devono essere formulati senza violare le norme generali della materia/dell'ambito in cui quel tipo di accordo ha senso e che sono già stabilite nel Codice Civile.
Questo fatto può essere espresso in questo modo:
Il presente Accordo di Riservatezza è regolato in ogni suo aspetto dalla legge italiana, con particolare riferimento agli articoli 1337 e 2598 del Codice Civile.
Vediamo alcune altre clausole standard che potreste trovare in qualsiasi NDA:
Gli impegni assunti con il presente Accordo di Riservatezza non troveranno applicazione qualora la legge obbligasse il SR a rivelare alle pubbliche autorità le informazioni ricevute ai sensi del presente accordo.
Gli impegni assunti con il presente Accordo di Riservatezza non troveranno applicazione per tutte le Informazioni Riservate che l'Azienda deciderà di rendere pubbliche e liberamente disponibili nelle più diverse forme (contenuti Web, campagne pubblicitarie, documenti di qualsiasi tipo, conferenze, seminari, …).
Di seguito invece una clausola che potrebbe sollevare obiezioni:
Il presente NDA è valido e vincolante dal momento in cui le prime Informazioni Riservate siano state rese disponibili dall'Azienda ed avrà efficacia anche dopo la cessazione, per qualsiasi motivo, dei rapporti tra le Parti.
Qui sembra essersi ribaltato il punto di vista, cioè sembra che l'accordo debba continuare ad essere valido, per un tempo indefinito, anche dopo la cessazione di ogni rapporto tra i contraenti. Come abbiamo già visto in precedenza è invece opportuno fissare limiti temporali ragionevoli in tal senso.
Io personalmente non metterei una clausola di questo tipo in un NDA.
Altri elementi utili? Si.
Il trattamento dei dati personali e sensibili che possono essere eventualmente coinvolti nella dinamica di questo accordo, dovrà avvenire nel pieno rispetto della normativa vigente in materia (D.L. n° 196 del 30 Giugno 2003).
Eventuali comunicazioni tra Le Parti relative al presente accordo dovranno pervenire ai seguenti indirizzi:
…………..
…………….
E con questo abbiamo concluso questo giro d'orizzonte relativo ad un tema che, spero, sia stato interessante.
Sottolineo ancora una volta che non sono un Avvocato e che se volete realizzare un NDA inattaccabile, una consulenza legale è la strada maestra... ma non obbligatoria, perchè seguendo lo schema che vi ho proposto e con un minimo di informazioni aggiuntive che si possono ormai trovare anche in rete, potete quanto meno impostare un NDA sufficentemente robusto per tutelare il vostro business o sarete in grado di valutare meglio la soluzione che vi proporrà il vostro Avvocato.
domenica 27 novembre 2011
Saper scrivere... l'Accordo di Riservatezza (NDA): quinta ed ultima parte
Categoria:
Saper scrivere
Nessun commento:
Posta un commento