domenica 26 gennaio 2025

Impatto dell'AI Act sulla documentazione di processi/servizi/prodotti AI-based: i sistemi ad alto rischio

Il primo articolo di questa serie lo trovate qui.

Qui invece trovate il testo dell'AI Act.

Oggi iniziamo ad esplorare l’EU AI Act (AIA) con un focus specifico relativo alla materia che ci interessa, cioè alla produzione della documentazione tecnica che deve accompagnare un processo/servizio/prodotto AI-based.

Uno dei pilastri dell’AIA è costituito dalla classificazione di 4 livelli di rischio associato ad un sistema AI.

  1. Rischio inaccettabile: I sistemi di IA che presentano rischi inaccettabili sono vietati.
  2. Rischio alto: i sistemi ad alto rischio sono soggetti a requisiti normativi rigorosi.
  3. Rischio limitato: i sistemi di questa categoria sono soggetti a specifici obblighi di trasparenza.
  4. Rischio minimo o nullo: sono sistemi che non hanno restrizioni normative ai sensi dell'AIA.

Escludiamo dalla nostra analisi i sistemi “proibiiti”, cioè quelli quelli del punto 1, che possono presentare una rischio inaccettabile e che in quanto tali non possono essere integrati in processi/servizi/prodotti che devono arrivare sul mercato.

Tali sistemi ricadono in primo luogo sotto le indicazioni dell’Articolo 5 dell’AI Act.

I divieti di cui all'articolo 5 si applicano a partire dal 2 febbraio 2025 e sono quindi le prime disposizioni a entrare in vigore.

Ma iniziamo invece a ragionare sui sistemi del punto 2, quelli ad alto rischio.

Quali sono questi sistemi?

Tutti quelli che sono definiti attraverso:

  • Articolo 6
  •  Articolo 7
  • Allegati I e III

In particolare, si opera opera una distinzione tra due categorie di sistemi, regolamentati in modo diverso:

  • Sistemi di AI utilizzati come prodotto o componente di sicurezza di un prodotto coperto dalla legislazione di armonizzazione dell'UE. In questa categoria (vedi allegato I per l’elenco completo) rientrano, tra le altre, aree come:
    • Macchinari
    • Giocattoli
    • Aviazione civile
    • Sicurezza dei veicoli
    • Ascensori
    • Dispositivi medici
    • Dispositivi di protezione personale.
  • Sistemi di AI elencati nell'Allegato III, e relativi all’articolo 6.2.Rientrano in questa categoria, ad esempio, i sistemi AI utilizzati:
    • Come componente di sicurezza nelle infrastrutture critiche (reti di traffico stradale, reti elettriche, etc).
    • Nell'applicazione della legge
    • Nella gestione dell’immigrazione
    • Nei sistemi di identificazione biometrica a distanza

Questo elenco potrà essere in futuro modificato dalla Commissione.

I sistemi ad alto rischio sono quelli che presentano i requisiti più stringenti nell'ambito della documentazione tecnica da fornire a corredo di processi/servizi/prodotti AI-based.

Ma inizieremo a parlarne nel prossimo articolo.

A presto.

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