sabato 29 ottobre 2011

Usability per Mobile Device

Una mia "amica di blog", Barbara Zen, è partita dal post che ho scritto il 23 Ottobre ed ha proposto il suo punto di vista sul tema della usability delle applicazioni per i Mobile Device.

Barbara, oltre ad essere sempre "sul pezzo" per ciò che riguarda il mondo della comunicazione e le sue 1000 dimensioni, ha la rara qualità di scrivere sempre cose interessanti, coniugando chiarezza, sintesi e buone idee.

Adesso scappate via dal mio blog e andate a leggerla!... Poi magari tornate... perchè tornate... si? :-) Leggi questo articolo...

martedì 25 ottobre 2011

CrossIdeas assume personale tecnico!

CrossIdeas ha necessità di aggiungere al proprio organico 3 figure tecniche con competenze informatiche.

Il candidato dovrà aver maturato un'esperienza di almeno 1 anno, fino ad un massimo di 2/3 anni, nel ruolo di sviluppatore di applicazioni software in Java e in particolare di applicazioni Web.

Il candidato ideale dovrà avere comprovate conoscenze di:
  • Java (J2EE, EJB, JSF)
  • Hibernate
  • Spring
Sono notevolmente gradite eventuali conoscenze anche in ambito:
  • JBoss
  • Oracle
  • MySQL
  • PostgreSQL
Potete inviare i vostri CV a:
job@crossideas.com

Vi attendiamo! Leggi questo articolo...

domenica 23 ottobre 2011

I Mobile Device impongono testi brevi ed efficaci: è qui la festa?

Verso la fine di Settembre, Jakob Nielsen, il guru della Web usability, ha pubblicato uno studio inerente alla struttura dei testi adatti ad essere visualizzati sullo schermo di un terminale Mobile, che sia uno Smartphone o un Tablet PC.


La "ciccia" di questo studio, che riprende anche delle analisi precedenti, può essere riassunta in 3 punti:

- il lettore di un terminale Mobile dispone in genere di poco tempo e di un basso livello di attenzione, perchè spesso lo utilizza durante i ritagli di tempo (mentre è in attesa per prendere l'aereo o il treno, in una pausa di un evento sportivo, ...)

- la comprensione di un testo sugli schermi di tale dispositivi è almeno 2 volte più difficile rispetto allo schermo ordinario di un PC

- indipendentemente dal tipo di terminale, dal SO, dalla specifica applicazione o dalla lingua utilizzata, rimane immutata la necessità di organizzare le informazioni testuali nel modo più sintetico, semplice e diretto possibile.

E allora diciamo che sono contento. Perchè quando vi rompo le scatole con le mie "fissazioni" (sintesi, rilettura ossessiva, eliminazione del superfluo, proofreading, Qualità della scrittura) vuol dire che ho ragione.

E visto che ho ragione, insisto. Ecco una selezione dei post più mirati sull'argomento:

Micro esercizio di riscrittura

Ancora sul proofreading... gutta cavat lapidem!

Revisone di un testo: attenti al Diavolo!... o ai particolari...

Perchè usare 74 parole quando ne bastano 45?

Esercizio di riscrittura n° 2 

La Qualiità della documentazione tecnica: Chiarezza e Sintesi Leggi questo articolo...

domenica 16 ottobre 2011

Saper scrivere... l'Accordo di Riservatezza (NDA): quarta parte

Siamo alla quarta puntata del serial inerente alla scrittura dell'Accordo di Riservatezza (NDA) e, per chi non l'avesse fatto, non sarebbe male dare un'occhiata ai 3 post precedenti:

Saper scrivere... l'Accordo di Riservatezza (NDA): prima parte
Saper scrivere... l'Accordo di Riservatezza (NDA): seconda parte
Saper scrivere... l'Accordo di Riservatezza (NDA): terza parte

Oggi ci occupiamo di un punto chiave, cioè della DURATA di tali accordi.

Questa è una questione molto delicata. Specificare una durata palesemente eccessiva, potrebbe portare, in caso di contenzioso, ad una probabile impugnazione. Se qualcuno, pur di poter lavorare, è costretto a firmare una clausola che lo impegna a rispettare determinati obblighi per 5 o più anni, è evidente che tale clausola potrebbe essere giudicata vessatoria e quindi inficiare la validità dell'accordo sottoscritto.

D'altro canto, una clausola che indichi una durata troppo breve vanificherebbe l'obiettivo primario del NDA, cioè la tutela di informazioni critiche che l'Azienda deve condividere col Soggetto Ricevente.

In altri termini, tale durata dovrà essere determinata con criteri ragionevoli che prendano in considerazione tutti gli interessi coinvolti. La durata deve essere anche valutata in base all'ambito specifico d'applicazione.

Per un'Azienda che produce software, un periodo di 12 mesi può essere già sufficente, considerando l'elevato tasso di obsolescenza di qualsiasi soluzione nel campo ICT.

Per un'azienda che produce tecnologie nell'ambito della ricerca bio-medica potrebbe essere necessario stabilire un periodo di certo più esteso.

La formulazione di una clausola di questo tipo può risultare particolarmente sintetica:

Il presente Accordo di Riservatezza rimarrà valido per un periodo di 2 (due) anni dalla data odierna.

Una formulazione più articolata, che indica esplicitamente oltre alla durata alcune limitazioni specifiche, può essere la seguente:

Il SR si impegna, per un periodo di 24 mesi a far data dalla firma del presente accordo, a non intrattenere con parti terze, anche indirettamente, trattative e/o contatti di alcun tipo e/o in qualsiasi forma, aventi ad oggetto la realizzazione di progetti/prodotti/servizi presso i clienti acquisiti dall'Azienda e con i quali la stessa intrattiene relazioni commerciali e di partnership.

Come abbiamo detto, un NDA deve tutelare l'Azienda nella fase "pre-contrattuale", quando tra l'Azienda e il SR non si è ancora instaurato alcun rapporto professionale definito.

Ma in alcuni casi è possibile definire degli accordi che possano agire anche nei rapporti già "contrattualizzati", cioè agenti anche nei confronti dei dipendenti o di consulenti già acquisiti.

In tali casi, l'NDA deve andare a coprire un periodo di tempo successivo all'eventuale cessazione del contratto in vigore al momento della firma. Un esempio di seguito:

Il presente Accordo di Riservatezza rimarrà valido per un periodo di 12 mesi (1 anno) anno a partire dalla data di cessazione del rapporto professionale attualmente in essere tra l'Azienda e il SR.

Questo esempio testimonia la flessibilità che può essere conferita a questo tipo di accordi, in funzione della combinazione delle clausole proposte. A presto, per l'ultimo post sull'argomento.
  Leggi questo articolo...

domenica 9 ottobre 2011

Saper scrivere... l'Accordo di Riservatezza (NDA): terza parte

In due post precedenti ho parlato degli Accordi di Riservatezza (No Disclosure Agreement):

Saper scrivere... l'Accordo di Riservatezza (NDA): prima parte
Saper scrivere... l'Accordo di Riservatezza (NDA): seconda parte

Vi ho poi indicato una classificazione delle condizioni delineabili in questo tipo di accordi, strutturata in 4 tipologie principali:

1) clausole regolanti le informazioni condivise e il loro trattamento
2) clausole inerenti ai doveri dei dipendenti e dei collaboratori
3) clausole relative alla durata degli obblighi definiti nel NDA
4) clausole che quantificano il danno derivante dalla violazione degli accordi

In questo post analizzeremo brevemente la tipologia 2.

Il SR, nella fase pre-contrattuale, potrebbe avvalersi di dipendenti e collaboratori nell'analisi delle informazioni ricevute dall'Azienda. E' evidente che in tal caso sorge l'esigenza di disciplinare, anche per tali soggetti, l'utilizzo delle informazioni suddette.

Un primo criterio di cautela consiste nello specificare che il SR dovrà limitare l'accesso alle informazioni ai soli dipendenti che abbiano effettivamente necessità di conoscerle:

Il SR dovrà porre in essere le misure più idonee affinchè i dati di natura riservata non entrino in possesso di altri soggetti. Qualora per il SR sia necessario condividere la conoscenza di tali dati con collaboratori e dipendenti, dovrà limitare al minimo possibile il numero di persone coinvolte e dovrà vigilare affinchè anche questi soggetti si attengano alla sostanza dell'accordo in oggetto. Sarà poi compito del SR mettere in atto tutti i presidi adatti a rispettare tale impegno, specificando gli obblighi di riservatezza assunti e la loro estensione, nonchè i processi operativi (es. attraverso apposite procedure interne) finalizzati al rispetto di tali limitazioni.

Adottando una clausola di questo tipo e perseguendo le suddette politiche, qualora, in modo casuale o doloso, le informazioni riservate vengano diffuse violando gli obblighi dell'accordo, il SR potrà evidenziare la propria buona fede e potrà eventualmente rivalersi nei confronti del dipendente per i danni derivanti da tali violazioni.

Al prossimo post per continuare ad approfondire l'argomento. Leggi questo articolo...

venerdì 30 settembre 2011

Saper comunicare... ci vorrebbe uno "pratico"!

"...Io non mi sento italiano... ma per fortuna o putroppo lo sono..."
(Giorgio Gaber)

E' ancora recente il "casus horribilis" del comunicato stampa attribuito al Ministro Gelmini, relativamente all'esperimento sui neutrini "più veloci della luce", condotto congiuntamente dal CERN di Ginevra e dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare del Gran Sasso. Evito di diffondere ulteriore ironia sulla proterva sciatterìa di chi dovrebbe sapere e non sa, anche perchè infierire su coloro che sono già vessati da un destino avverso non è il mio sport preferito.

Ma vi segnalo un ottimo articolo scritto da Marco Stancati, una specie si saggio breve, anzi brevissimo, sulla "comunicazione consapevole ed efficace"  incentrato su questo episodio. Leggetelo. E' estremamente brillante. Spero che sia l'occasione per riflettere sul fatto che la "comunicazione" non è un concetto astratto o un orpello, ma è una roba fatta di cose concrete, di parole, di concetti precisi, di regole, di competenza, di studio... appunto!

Come si dice qui a Roma... "...ce vorebbe uno pratico!...". Leggi questo articolo...

mercoledì 28 settembre 2011

Vi segnalo un Webinar sull'Information Mapping

Per chi è interessato alla comunicazione tecnica, potrebbe essere interessante seguire il Webinar promosso dalla WRITEC dal titolo:

Information Mapping®: redazione e gestione di informazioni complesse

Verrà erogato domani, 29 Settembre 2011, dalle ore  17.00 alle 18.00 e sarà condotto da Vilma Zamboli.

Il corso fornirà un overview sull'utilizzo di Information Mapping®, un metodo creato per semplificare la comunicazione e gestire il flusso delle informazioni in situazioni complesse. Saranno illustrati i pilastri del metodo e verranno presentati i casi di studio che descrivono la sua applicazione in settori differenti tra loro e su documenti di varia natura.

Se volete registrarvi al Webinar, potete accedere a questo link.

Io ci sarò... a domani. Leggi questo articolo...

domenica 25 settembre 2011

Saper scrivere... l'Accordo di Riservatezza (NDA): seconda parte

Nel post precedente abbiamo parlato degli Accordi di Riservatezza (No Disclosure Agreement) che possono tutelare un'azienda nell'interscambio di informazioni con un  soggetto terzo, principalmente in una fase "pre-contrattuale" ma anche eventualmente in quella "post-contrattuale".

In un NDA possono essere specificate numerose clausole vincolanti,  che possiamo provare a classificare in 4 tipologie principali:

1) clausole regolanti le informazioni condivise e il loro trattamento
2) clausole inerenti ai doveri dei dipendenti e dei collaboratori
3) clausole relative alla durata degli obblighi definiti nel NDA
4) clausole che quantificano il danno derivante dalla violazione degli accordi

Da ora in avanti indicheremo le due parti protagoniste dell'accordo come Azienda e Soggetto Ricevente (SR).

Cominciamo ad esaminare le clausole di tipo 1.

In primo luogo è essenziale circoscrivere quali dati possano e debbano essere resi noti al SR. I contraenti devono cioè indicare esplicitamente quali informazioni/documenti devono essere considerati di carattere confidenziale per evitare fraintendimenti che renderebbero inefficace la tutela prevista. Di seguito una possibile formulazione:

Per “Informazioni Riservate” si dovranno intendere tutte le informazioni e i materiali mostrati o consegnati nel corso di incontri, colloqui o altri tipi di contatto  tra le Parti, siano esse state fornite oralmente, per iscritto, tramite mezzo elettronico o altro mezzo. In particolare si identificano come Informazioni Riservate:

-    Informazioni/Documenti di Tipo 1
-    Informazioni/Documenti di Tipo 2
-       ..............
-    Informazioni/Documenti di Tipo N

Successivamente vanno identificate le modalità di trattamento dei dati e il livello di riservatezza che dovrà essere mantenuto. In un NDA non ci si limita ad indicare le condotte "passive" (che possono ridursi nell'astenersi dal divulgare impropriamente le informazioni) ma si estende anche a quelle "attive", cioè la predisposizione di misure idonee ad evitare la diffusione anche involontaria di tali informazioni.

In tal senso, un'opzione molto diffusa fa riferimento alla necessità di osservare la stessa diligenza utilizzata per la gestione delle proprie informazioni  confidenziali:

Il SR si impegna a mantenere riservata e strettamente confidenziale qualsiasi informazione ricevuta dall'Azienda, proteggendo tali informazioni con  lo stesso grado di  cura e attenzione che il SR normalmente utilizza nella protezione delle proprie informazioni riservate e di proprietà, ma in nessun caso con grado  
inferiore a quello di una cura ragionevole e diligente.

Un opzione più stringente consiste nell'indicare dettagliatamente le procedure che garantiscano la riservatezza dei dati, ad esempio nel caso in cui le informazioni  siano in forma digitalizzata:

Il SR si impegna a mantenere le informazioni ricevute dall'Azienda protette in un repository non connesso ad alcuna rete telematica e protetto da opportuni presidi  crittografici (dati cifrati con: INDICARE LA TECNOLOGIA UTILIZZATA).

Si può anche prevedere un divieto non solo di diffusione delle informazioni a terzi, ma anche di utilizzo diverso da quello per cui le informazioni sono state  rilasciate:

Il SR si impegna a non divulgare a soggetti terzi le informazioni ricevute. La divulgazione delle Informazioni Riservate a soggetti esterni all'Azienda dovrà essere preventivamente autorizzata da quest'ultima e, comunque, tali soggetti (collaboratori, consulenti, partners commerciali, …) verranno informati circa il presente accordo e gli impegni che dallo stesso derivano.

Infine si devono disciplinare modalità e tempistiche per la restituzione dei documenti ricevuti, nel caso in cui si interrompano le relazioni professionali tra SR ed  Azienda:

Qualora l'Azienda lo richiedesse, il SR si impegna a restituire o distruggere tutta la documentazione ricevuta (esclusa quella alla cui tenuta il SR sia obbligato da  norme di legge).

Quest'ultimo orientamento può essere notevolmente rafforzato ed esteso anche a tutte le informazioni eventualmente derivate da quelle ricevute direttamente  dall'azienda:

Qualora l'Azienda lo richiedesse, il SR si impegna a fare in modo che tutti i documenti  (note/bozze/analisi/immagini/presentazioni/report o altro), elaborate sulla base delle Informazioni Riservate ricevute dall'Azienda, vengano distrutte.

Come vedete, le sei clausole proposte già fanno intravedere una trama abbastanza robusta finalizzata ad impedire che il SR possa fare un uso improprio delle informazioni acqusite. Ma ovviamente molte varianti sul tema sono possibili, almeno quante ne potrebbe suggerire il vostro avvocato!

Al prossimo post per approfondire qualche aspetto inerente alle clausole di tipo 2. Leggi questo articolo...

giovedì 15 settembre 2011

Saper scrivere... l'Accordo di Riservatezza (NDA): prima parte

Quando un'azienda entra in contatto con un consulente esterno o fornisce la possibilità ad un laureando di sviluppare una tesi sperimentale incentrata su tecnologie/applicazioni sviluppate in azienda, si pone nella necessità di condividere dei dati che sarebbe opportuno non divulgare all'esterno.


Nella prima fase "informale" di contatto tra l'azienda e tali soggetti, non si istanzia un rapporto professionale "contrattualizzato" che, generalmente, prende corpo solo in un secondo momento (come nel caso dello studente che viene assunto solo se la sperimentazione oggetto della tesi va a buon fine).

In una seconda fase, quando interviene un contratto tra le parti, l'azienda può inserire nel medesimo tutta una serie di calusole di salvaguardia (già peraltro previste dal Codice Civile) per tutelarsi da indebiti comportamenti sleali finalizzati ad attività che, per semplicità concettuale, potremmo definire di "spionaggio industriale".

Ma nella prima fase, quando appunto non c'è ancora un  contratto tra le parti, come può cautelarsi?

In tal caso, possono essere siglate delle "intese pre-contrattuali" che, per la loro natura e la loro formulazione, hanno efficacia immediatamente vincolante, indipendentemente dall'esito delle negoziazioni o dalla conclusione del contratto definitivo.

Tali intese sono generalmente denominate "accordi di riservatezza" (Confidentialty Agreement) o "accordi di non divulgazione" (No Disclosure Agreement (NDA)).

Lo scopo principale di un NDA consiste nell'obbligare le parti ad assumere particolari condotte (attive o passive) in genere riconducibili al generale dovere di correttezza e buona fede (art. 1337 c.c.), ma che possono anche andare aldilà di tale limite.

Ad esempio, un NDA potrebbe porsi come obiettivo quello di tutelare l'azienda da azioni di concorrenza sleale (art. 2598 c.c.), originate dalla diffusione di informazioni riservate apprese dal soggetto durante il periodo pre-contrattuale.

Ma un NDA può essere strutturato anche in modo da garantire l'azienda da comportamenti sleali anche DOPO il termine del rapporto contrattualizzato, quindi nella fase "post-contrattuale".

Un NDA può ospitare un'ampia gamma di clausole, gran parte delle quali possono essere fondamentalmente classificate in 4 gruppi principali:
  1. clausole regolanti le informazioni condivise e il loro trattamento 
  2. clausole inerenti ai doveri dei dipendenti e dei collaboratori
  3. clausole relative alla durata degli obblighi definiti nel NDA
  4. clausole che quantificano il danno derivante da violazione degli accordi
Al prossimo post per approfondire alcune linee guida che spero possano essere utili se dovrete formalizzare un NDA. Leggi questo articolo...

domenica 4 settembre 2011

Micro esercizio di riscrittura

Venerdì rileggevo una parte di un manuale che sto scrivendo in questi giorni e l'occhio è caduto su questo breve brano:

The information related to User Roles may be shown in different colours.
If there is a Review opened, User Roles may be characterized by the colours listed below:

• Red: ...blabla...
• Green: ...blabla...
• Blue: ...blabla...
...
Ho pensato che la prima riga fosse inutile e l'ho cancellata:

If there is a Review opened, User Roles may be characterized by the colours listed below:

• Red: ...blabla...
• Green: ...blabla...
• Blue: ...blabla...
...
Ecco l'esempio di un micro esercizio di riscrittura che mi capita di fare quotidianamente mentre scrivo e rileggo e scrivo e rileggo e scrivo e rileggo e scrivo...

Si, funziona proprio così. E' come fare le flessioni sulle braccia, è una ginnastica quotidiana. Non necessita un talento innato, è questione di "tigna", di attenzione ai particolari. Per chi volesse altri spunti sull'argomento, rimando agli altri post di questa sezione. Ciao.


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